mercoledì 27 maggio 2009

La Legge Regionale sull'accoglienza: verso un "modello toscano" anche per l'immigrazione?

Se ne parla da settimane e sebbene sia una "piccola legge regionale" ha interessato le cronache nazionali. Persino il Presidente del Consiglio si è già dichiarato pronto ad impugnarla dinnanzi alla Corte Costituzionale per violazione dell'art. 117 della Carta (per intenderci quello che regola i "confini" del potere legislativo attribuendo le varie competenze tra Stato e Regioni). Altri raccolgono le firme per un referendum abrogativo. Anche nella stessa maggioranza che l'ha approvata qualcuno ha storto il naso: forse non era una mossa opportuna in piena campagna elettorale.
Di che cosa parlo? Della Legge Regionale Toscana sull'immigrazione, o meglio sulla L.R.Toscana denominata "Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri in Toscana". Il problema di costituzionalità non è di poco conto visto che il richiamato art. 117 inserisce tra le materie di esclusiva competenza dello Stato sia il diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea sia l'immigrazione latu sensu.
Per capire la portata rivoluzionaria che deve avere questa legge e farsi un'idea se intacchi o meno le competenze legislative dello Stato, ciascuno può andare a leggersela qui: http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/5f65337badef1fc2c4ec113973b5efe1.pdf. I "pigri" possono limitarsi alle mie insufficienti note.

Il preambolo afferma che "l'immigrazione è un fenomeno costante e strutturale caratterizzante la fase storica (...) la presenza dei cittadini stranieri contribuisce allo sviluppo economico e sociale dei nostri territori in considerazione innanzitutto di un riscontrato forte loro positivo inserimento nel mondo del lavoro anche in ambiti particolarmente delicati e rilevanti quali il lavoro domestico e l'assistenza alla persona".
Sembrano delle banalità, ma visto che in questo paese ci diciamo ancora "contrari alla società multietcnica" (un pò come essere contrari al vento di libeccio o alle fasi lunari), forse mi sbaglio. Tuttavia le critiche più forti questa legge se le guadagna con un passaggio successivo in cui si sostiene che attraverso "la possibilità di accesso a servizi e prestazioni essenziali sociali e sanitarie tesi a salvaguardare la salute e l'esistenza della persona pur se priva di titolo di soggiorno, occorre promuovere il valore di una cittadinanza sociale riconosciuta all'uomo in quanto tale, a prescindere dalla sua condizione giuridica e della sua appartenenza a una determinata entita politica statuale". Questa dichiarazione di principio trova eco nell'art. 1 della stessa legge che chiarisce come le politiche della Regione debbano essere finalizzate alla "realizzazione del primato della persona indipendentemente dalla cittadinanza attraverso il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona".

Ecco che questo passaggio sembra aprire la porta ad una tutela di coloro che non sono "graditi", di coloro che non hanno ottenuto la certificazione di qualità all'ingresso, di coloro che abitualmente chiamiamo "clandestini" e che questa legge sembra invece voler trattare secondo lo "status" di persona. Si è parlato di "eldorado dei clandestini". Già l'art. 2 (ambito soggettivo) dovrebbe porre fine ad ogni demonizzazione o facile entusiasmo circa il testo in esame. I destinatari degli interventi della presente legge sono (solo) i cittadini stranieri in regola con le disposizioni sull'ingresso ed il soggiorno nel territorio: immigrati regolari dunque. Per coloro che sono "comunque dimoranti" nel territorio toscano sono previsti interventi specifici che si sostanziano esclusivamente in "interventi socioassistenziali urgenti e indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione ed alle norme internazionali". Sul punto mi sembra che ci sia ben poco da dire: l'affermazione di principio, l'intento di garantire a tutti "un tetto ed un pasto caldo" è destinata a scontrarsi con una realtà sociale ben diversa e rischia quindi di arenarsi su una "mano a chi si trova in difficoltà e viene aiutato dalle istituzioni per pochi giorni" come ha detto il Presidente della Regione Claudio Martini.

Passando a che ciò che maggiormente potrebbe interessare, ovvero alle conseguenze pratiche di questa novella legislativa, rilevano i capi III (partecipazione e comunicazione) e IV (azioni positive per l'integrazione) del testo.
Un ruolo centrale per promuovere la partecipazione e la comunicazioni dei cittaidini stranieri è riconosciuto dall'estensione a questi del diritto di voto. Tuttavia il testo in esame si arresta a questa affermazione senza dare alcuna ulteriore indicazione a riguardo. Dello stesso (vago) segno le indicazioni circa l'insegnamento della lingua italiana o sulla promozione di iniziative artistiche e culturali volte a salvaguardare la cultura del paese d'origine, con particolare attenzione alle donne straniere.

Per quanto concerne le azioni positive per l'integrazione, la legge si occupa prevalentemente di politiche abitative e sanità. In materia di politiche abitative il testo non supera la mera enunciazione di principio circa la promozione delle associazioni o di enti che, a vario titolo, si occupano di trovare sistemazioni anche temporanee (ecco che ritorna il concetto di emergenzialità) a quei soggetti che ne sono sprovvisti. Del tutto assenti sono i richiami a presunti benefici o canali privilegiati per gli stranieri nell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare che tanto hanno alimentato la polemica. Si dice invece che i cittadini stranieri (si ribadisce, solo i c.d. regolari) accedono ai bandi per l'assegnazione ai sensi della vigente normativa, esattamente come i cittadini italiani o comunitari che siano residenti dunque.

In tema di sanità, come già anticipato, si afferma il diritto di tutte le persone, anche prive di titolo di soggiorno, a ricevere quegli interventi socio assistenziali urgenti e indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione ed alle norme internazionali. Tuttavia non si capisce quale possa essere la portata innovativa di una siffata norma che non fa altro che richiamare Costituzione e norme internazionali le quali, ritengo, debbano trovare applicazione anche in Molise o in Veneto. In Toscana, dunque, si è sentito il bisogno di ribadire l'ovvio?
Interessante invece l'idea di predisporre specifici programmi informativi destinati ai non regolati al fine di assicurare loro una idonea conoscenza circa i servizi garantiti. Questo potrebbe, almeno nel nostro territorio, contenere i devastanti effetti prodotti dagli annunci connessi all'emanazione del pacchetto sicurezza (basti pensare al tam tam mediatico che c'è stato sulla norma, poi ritirata, che prevedeva l'obbligo di denuncia per gli incaricati di pubblico serivizio). Indubbiamente questo "dibattito" ha finito per creare molta confusione tra gli stranieri, quando non ha perfino costretto taluno a non ricorrere alla cure mediche pure in stato di necessità per paura di una denuncia. Campagne di sensibilizzazione sono poi previste per la prevenzione ed il contrasto delle mutilazioni genitali femminili. Iniziative per le quali si ricerca la partecipazione delle comunità straniere dei paesi nei quali hanno luogo queste pratiche.

In conclusione, dunque, molto rumore per nulla. Almeno dal punto di vista pratico.
Forse anche per questo può ritenersi che la legge non presenti caratteri di incostituzionalità: l'esercizio stilistico ed acrobatico è riuscito. La legge, non dicendo niente di veramente nuovo rispetto alla condizione dello straniero, si mantiene nell'alveo della competenza regionale in materia di istruzione, tutela della salute e promozione di attività culturali. Ambiti in cui secondo il dettato costituzionale la potestà legislativa spetta alle Regioni. Non si palesa alcun contrasto con i principi posti dalle leggi di livello nazionale. L'unica maniera in cui, a mio avviso, si potrebbe sostenere questo contrasto è quella di ammetterre che la normativa nazionale contenga principi tali da non rispettare i diritti fondamentali dell'uomo.
Tuttavia, in tempi così paludosi, non si può non apprezzare quello che questa legge cerca di rappresentare. Vero motivo di ogni polemica. Questa legge si pone come un (flebile) segnale di come possa esistere un approccio alternativo e inclusivo al tema immigrazione rispetto all'imperante modello sicuritario. Un approccio che può porsi come base per prassi concrete che, attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata di tutta la normativa di settore, non ledano il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, indipendentemente dalla sua condizione di ingresso e soggiorno nel nostro territorio.

Scusate se è poco.

1 commento:

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